A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati.
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.
Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti, a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti.
Sono equiparati ai figli i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni.
In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi: quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari; quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.
L’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO.