L'armatore è colui che ha l'esercizio della nave, indipendentemente dall'esserne o meno il proprietario.
Per esercizio della nave si intende quel complesso di funzioni, attività e responsabilità che sono assunte da chi ne ha la gestione.
Se l'armatore non effettua la dichiarazione, la legge presume che l'armatore sia il proprietario e quindi è compito del proprietario verificare che l'armatore abbia effettuato la dichiarazione, potendo, in mancanza, effettuarla al suo posto e per suo conto.
L'articolo 275 del codice della navigazione italiano prevede che l'armatore possa limitare il debito complessivo che provenga dalle obbligazioni sorte nel corso di un viaggio a una somma limite pari al valore della nave più il valore del nolo, più gli altri proventi del viaggio.
L'armatore può chiedere il beneficio della limitazione prima dell'inizio del viaggio, durante il viaggio ma non oltre la fine del viaggio.
Il valore della nave viene individuato in base al valore attribuito alla nave nelle polizze assicurative, o in base al valore corrispondente al certificato di classe della nave.
Gli altri valori che concorrono a determinare la somma limite sono:
Il nolo: il corrispettivo che il proprietario del carico paga all'armatore per il trasporto.
Gli altri proventi del viaggio: entrate straordinarie che si siano verificate nel corso del viaggio.