Cosa dice l'articolo 36 della scuola?
Davide Greco
2025-08-29 17:47:03
Numero di risposte
: 13
Un docente già di ruolo può, ai sensi dell’art. 36 del CCNL Scuola 2006/09, accettare un supplenza, in altro grado di scuola o altra classe di concorso, con nomina fino all’avente diritto.
Con le Graduatorie D’istituto docenti di II^ e III^ fascia in fase di aggiornamento e non ancora disponibili, le supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie , non più vigenti, vanno fatte con nomina fino all’avente diritto.
Un docente già di ruolo , con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora volesse, ai sensi dell’art. 36 del CCNL Scuola 2006/09, accettare un supplenza in altro grado di scuola o altra classe di concorso.
Graziano Ricci
2025-08-25 14:01:13
Numero di risposte
: 9
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
L’art. 36 si occupa del lavoratore dipendente, che offre il proprio lavoro in cambio di una retribuzione, dalla quale trae i mezzi di sostentamento.
È sottointesa l’idea che costui si trovi in una condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e all’imprenditore, che fondano le loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla libera gestione delle energie lavorative.
L’articolo tutela il lavoratore affermando che la retribuzione dev’essere sufficiente a garantire una qualità di vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della giornata lavorativa e affermando il diritto al riposo.
Il diritto al riposo è irrinunciabile: un contratto di lavoro che non lo rispetti è privo di validità;
in particolare, anche le ferie sono un diritto irrinunciabile: non è possibile sostituirle con un’indennità economica.
Questo articolo ha un carattere difensivo e intende tutelare il lavoratore dipendente da situazioni nelle quali verrebbe sottopagato e sfruttato.
Danuta Bianco
2025-08-12 18:49:57
Numero di risposte
: 10
Il docente di ruolo può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado di istruzione o altra classe di concorso, a condizione che abbia già svolto l’anno di prova.
La sede di titolarità si perde dopo aver svolto 3 anni di supplenza o meglio appena si ottiene la supplenza per il quarto anno, nel corso del quale si perde la titolarità e si deve presentare domanda di mobilità per ottenerne una nuova.
Il periodo di tre anni scolastici ricomincia a decorrere, in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.
La scuola titolarità si perde al quarto anno di supplenza, anno durante il quale si deve presentare domanda di mobilità per ottenerne una nuova.
Avuta la nuova sede, in caso di eventuali altre supplenze il triennio riparte.
Pertanto, la nostra lettrice, avendo ottenuto una nuova sede di titolarità per l’a.s. 2023/24, perderà tale sede solo dopo un nuovo triennio.