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Chi paga le gite agli insegnanti?

Osvaldo Giuliani
Osvaldo Giuliani
2025-07-01 03:05:22
Numero di risposte : 6
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Le ore per le visite guidate, gite ed altre attività che richiedono la compresenza degli insegnanti non vengono pagate, né recuperate in quanto non è stabilito dalla contrattazione di istituto. Il contratto nazionale di lavoro definisce l’orario settimanale delle lezioni per i docenti dei vari ordini di scuola: naturalmente, non è contemplato il lavoro gratuito. Occorre soprattutto fare riferimento agli articoli 2904, 2099 e 2126 del Codice civile dove viene stabilito che ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita, senza che possano essere previste eccezioni in merito alla mancanza di risorse economiche o a un mancato accordo in contrattazione. Nulla vieta di adire la via giudiziale. L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 e 29 del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA. Si tratta quindi di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono comunque essere imposte dal dirigente.
Raffaele Ricci
Raffaele Ricci
2025-06-26 12:26:43
Numero di risposte : 4
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I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica. Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita per ogni viaggio a carico del Fondo d’istituto. Il docente accompagnatore in gita scolastica, quindi, può fruire, spesso in forma forfetizzata, del compenso per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo d’istituto. Il CCNL del comparto scuola nella Tabella 5 prevede tre tipologie di compenso. Il compenso per i docenti accompagnatori rientra nella terza tipologia. Occorre individuare una nuova tipologia di compenso per attività aggiuntive. In attesa di attivare il rinnovo del CCNL, potrebbe essere costituito un apposito fondo nazionale. Con un fondo di 100 milioni si possono compensare due milioni di ore di accompagnamento.
Osvaldo Vitale
Osvaldo Vitale
2025-06-17 01:52:30
Numero di risposte : 4
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Le scuole cercano di coprire le spese con le gratuità offerte dalle agenzie di viaggio. L’indennità giornaliera è stata abolita prima dalla Finanziaria del 2006 e poi, definitivamente, dalla legge 78/2010. Da allora le scuole cercano di coprire le spese con le gratuità offerte dalle agenzie di viaggio. L’Aran non interviene sulla materia, perché non sono state stanziate risorse. Si scarica tutto sulle singole scuole. I docenti rischiano addirittura di non essere ricompensati per le gite. A fine anno gli insegnanti che hanno accompagnato in gita i ragazzi ottengono un piccolo contributo alla voce ‘flessibilità’, o un eventuale bonus.
Gianluca Costantini
Gianluca Costantini
2025-06-08 12:43:09
Numero di risposte : 3
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Spesso le agenzie di viaggi prevedono per i docenti accompagnatori le spese complete. Quando ciò non è previsto o ci sono spese aggiuntive necessarie, si può ottenere un rimborso presentato opportuna documentazione. Il regolamento per il rimborso ai docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione del Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti stabilisce le norme per il rimborso delle spese sostenute dai docenti durante i viaggi di istruzione. Per quanto riguarda i viaggi in Italia, per missioni inferiori a 4 ore o entro 10 km non è previsto alcun rimborso. I docenti che usufruiscono di gratuità-pensione completa non hanno diritto a rimborso, mentre per i docenti che usufruiscono di mezza pensione, se non coprono tutti i giorni di missione, è previsto il rimborso di un pasto di andata e un pasto di ritorno, a condizione che siano trascorse almeno 8 ore tra la fine del trattamento alberghiero e l’arrivo in sede. Per quanto riguarda i viaggi all’estero, i docenti che partecipano a viaggi di istruzione a cui l’alloggio, il vitto e il viaggio sono a carico dell’amministrazione o di terzi, non hanno diritto a rimborso spese. In caso di spese sostenute a carico del docente e non dell’amministrazione, è previsto il rimborso delle spese alberghiere, dei mezzi di trasporto e delle spese per il vitto, entro i limiti massimi giornalieri stabiliti dalla tabella ministeriale.
Carlo Piras
Carlo Piras
2025-06-08 12:31:53
Numero di risposte : 1
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Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 8 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 22,26 al giorno. Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 12 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 44,26 al giorno. Le spese vanno documentate con ricevuta fiscale dettagliata in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati. Le spese dei pasti non vengono rimborsati solamente nel caso in cui sia previsto il “vitto gratuito completo” derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.; Le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento.
Eleonora Mazza
Eleonora Mazza
2025-06-08 11:55:44
Numero di risposte : 3
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Il mancato riconoscimento economico, unito alle enormi responsabilità legali, scoraggia notevolmente la classe insegnante ad intraprendere una delle attività formative considerate da sempre tra le più importanti nel percorso scolastico. La situazione attuale: viaggi in Italia Ad oggi, per i viaggi in Italia superiori a 12 ore, è previsto il rimborso di due pasti giornalieri. L’importo massimo complessivo rimborsabile è di 44,26 €. Il pernottamento, di norma, è già regolarmente pagato. In caso di missione inferiore a 12 ore ma superiore alle 8 ore, il rimborso vale per un singolo pasto ed è pari a 22,26 €. Il D.l. 78/2010 ha eliminato la diaria per i viaggi all’estero, mentre il D.l. 23 marzo 2011 ha decretato le nuove norme in materia. Da quel momento, i docenti non hanno diritto ad alcun rimborso accessorio, a patto che vitto, alloggio e trasporti siano a carico dell’amministrazione. Nell’ipotesi rara in cui ciò non dovesse avvenire, con spese a carico del docente, è possibile richiedere il rimborso. Fanno fede le tabelle allegate al decreto legge summenzionato, che diversificano le quote in base ai Paesi di destinazione.
Veronica Mancini
Veronica Mancini
2025-06-08 10:47:21
Numero di risposte : 5
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Le disponibilità finanziarie eventualmente pattuite e corrisposte al corpo docente non sono, però, attinte dalle risorse del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti viene creato un apposito fondo presso l’Istituzione scolastica stessa. L’indennità aggiuntiva potrà essere stabilita come tariffa oraria oppure in misura cumulativa e fissa. Questo fondo è utilizzato per coprire le spese relative ai viaggi di istruzione. E’ però il collegio didattico a stabilire in misura forfettaria un compenso economico aggiuntivo da destinare al corpo docente. La Legge Finanziaria 2006 ed il Decreto Legge 78 del 2010 hanno sostanzialmente abolito tutte le diarie da trasferta relative a viaggi di istruzione sia in Italia che all’estero. Non esiste più l’obbligo di rimborso del vitto e dei tagliandi d’accesso alle eventuali strutture culturali dietro presentazione di scontrino fiscale parlante. Questo fondo è utilizzato per coprire le spese relative ai viaggi di istruzione, compresi i compensi per gli insegnanti.