Quali sono i diritti dei passeggeri?

Mirko D'angelo
2025-06-14 07:31:38
Numero di risposte
: 10
Il regolamento UE sui diritti dei passeggeri si applica a tutti i viaggi in aereo, sia quelli individuali che quelli con servizio tutto compreso.
Esso si applica a tutti i viaggiatori in volo da un aeroporto situato all'interno dell'UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall'Islanda.
Il regolamento concerne anche i viaggiatori in partenza da un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato all'interno dell'UE, della Svizzera, della Norvegia o dell'Islanda, con volo operato da una compagnia aerea avente la sua sede principale nell'UE, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda.
L'espressione «Stato membro dell'UE» di cui all'articolo 3 del regolamento comprende la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda.
Passengers should always seek to contact the operation carrier before considering other means to seek redress for their rights.
Passengers can address National Enforcement Bodies in caso di violazione dei diritti dei passeggeri.

Miriam Pagano
2025-06-08 01:01:51
Numero di risposte
: 6
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) 295/91.
Regolamento (CE) n. 261/2004 – Orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri.
Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.
Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, Codice del consumo, che abroga il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
Regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS).
Sentenze della Corte di Giustizia europea.
Regolamento per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità vicino ai genitori e/o accompagnatori – Ed. 1 Rev. 1 del 25 ottobre 2021.

Nico Russo
2025-05-27 04:49:00
Numero di risposte
: 6
I diritti dei passeggeri Ue si applicano alle persone, ai bagagli e ai veicoli a bordo in caso di incidente in mare, se la nave è registrata o il contratto per il viaggio è stato stipulato in un Paese membro Ue, e se parte e/o arriva in un porto dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di aerei, si possono far valere nel caso in cui il volo si trova all’interno dell’Ue ed è operato da una compagnia aerea dell’Ue o di paesi terzi, se arriva sul territorio dell’Unione da un Paese extra-Ue (ed è operato da una compagnia aerea Ue), se il volo parte da un Paese Ue verso uno extra-Ue (ed è operato da una compagnia aerea Ue o extra-Ue) e se non sono già stati ricevuti risarcimenti, riprotezione o assistenza da parte della compagnia aerea per lo stesso viaggio secondo la legislazione di un Paese extra-Ue.
I diritti dei passeggeri di treni, le norme Ue si applicano a tutti i servizi ferroviari quando si viaggia all’interno dei confini dell’Unione Europea, anche se i Paesi membri possono decidere alcune eccezioni per treni urbani, suburbani, regionali, nazionali a lunga percorrenza, quelli gestiti esclusivamente per scopi storici o turistici, ma anche internazionali quando la maggior parte del viaggio avviene al di fuori dell’Ue (non è possibile per quelli transfrontalieri all’interno dell’Unione).
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di bus, si possono far valere se il viaggio inizia o termina in un Paese membro e si applicano principalmente ai servizi regolari a lunga percorrenza (quando i passeggeri vengono fatti salire e scendere in punti di sosta predefiniti secondo un orario prestabilito).
Durante tutto il viaggio l’operatore dell’autobus deve fornire informazioni chiare e corrette sul servizio e sui diritti dei passeggeri.
Al momento dell’acquisto del biglietto la compagnia ferroviaria o il venditore di biglietti devono fornire tutta una serie informazioni, come tariffe più basse, orari del viaggio più veloce, interruzioni/ritardi pianificati e in tempo reale, capacità per le biciclette e disponibilità a bordo di strutture per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Inoltre, durante il viaggio l’operatore ferroviario deve fornire informazioni in tempo reale su servizi a bordo (compreso il Wi-Fi), stazione successiva, interruzioni e ritardi, principali servizi di collegamento e diritti dei passeggeri.
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