Come posso chiedere un risarcimento per un ritardo della nave?

Vittoria Amato
2025-05-27 13:00:37
Numero di risposte: 3
Il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.
Il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di un ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto di: un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore due ore in un servizio regolare di più di quattro ore e meno di otto ore tre ore in un servizio regolare di più di otto ore e meno di ventiquattro ore sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore.
Se il ritardo supera il doppio delle ore delle ipotesi precedenti, il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto.
La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione, o in denaro a richiesta del passeggero.
I passeggeri possono esercitare azione legale di risarcimento dei danni subiti per il ritardo o la cancellazione del viaggio.
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