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Come posso chiedere un risarcimento per un ritardo della nave?

Clara Farina
Clara Farina
2025-06-14 03:18:57
Numero di risposte: 5
I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria. Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni. Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.
Lorenzo Ferraro
Lorenzo Ferraro
2025-06-04 02:23:52
Numero di risposte: 3
Per presentare un reclamo relativo a disagi, ritardi e/o cancellazioni viaggio, o una richiesta di compensazione può compilare il modulo alla pagina reclami e segnalazioni. In alternativa, può scrivere a Grandi Navi Veloci SpA, Customer Care, via Balleydier, 7 - 16149 Genova (Italia). La persona che presenta la richiesta deve essere uno dei passeggeri. I richiedenti devono fornire il loro nome ed i dati di contatto, il numero di biglietto ed i dettagli del viaggio interessato. La richiesta deve essere inviata entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.
Vittoria Amato
Vittoria Amato
2025-05-27 13:00:37
Numero di risposte: 3
Il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile. Il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di un ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto di: un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore due ore in un servizio regolare di più di quattro ore e meno di otto ore tre ore in un servizio regolare di più di otto ore e meno di ventiquattro ore sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore. Se il ritardo supera il doppio delle ore delle ipotesi precedenti, il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione, o in denaro a richiesta del passeggero. I passeggeri possono esercitare azione legale di risarcimento dei danni subiti per il ritardo o la cancellazione del viaggio.