Chi paga i soccorsi in mare?

Sibilla Morelli
2025-05-21 22:03:32
Numero di risposte: 9
Prestare assistenza è dunque un’operazione obbligatoria, qualora ci siano le condizioni per farlo, e dà diritto al rimborso delle spese sostenute, dei danni ed un compenso calcolato tra l’1% e il 5% del valore dell’imbarcazione.
Qualora ci sia pericolo di vita per le persone a bordo il salvataggio non prevede alcun compenso ma solo obbligo di assistenza.
Non prestare soccorso è reato (omissione di soccorso in mare).
In caso di avaria, problemi tecnici o se si rimane semplicemente senza carburante, il costo del rimorchio presso il porto più vicino varia in base a numerosi fattori tra cui: la distanza dalla costa, la lunghezza dell’imbarcazione, le condizioni d’uso, le condizioni meteo.
Il costo di traino di una barca a motore di circa 10 metri, in avaria a circa 6 miglia dalla costa ha un costo di recupero di circa 3500 euro.
La tariffa cresce in modo esponenziale per gli yacht più importanti.
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Arturo Colombo
2025-05-21 22:00:25
Numero di risposte: 7
La vicenda trova origine nell’attività prestata da due rimorchiatori in occasione di un incendio che colpì una nave di linea. I soccorritori, avendo le operazioni avuto utile risultato per la nave e il suo carico, chiedono all’armatore della stessa il pagamento del compenso dovuto in forza della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sul soccorso in mare, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 12 aprile 1995, n. 129 in vigore dal 14 luglio 1996. La prevalente giurisprudenza italiana anteriore all’entrata in vigore della Convenzione aveva affermato come in caso di soccorso l’armatore della nave salvata sia debitore per l’intero ammontare della remunerazione relativa al soccorso prestato alla nave e al carico. Pertanto, soltanto l’armatore può essere escusso, direttamente e immediatamente, per tale ammontare, restando invece esclusa la solidarietà per gli interessati alle merci, che rispondono solo per la loro quota. La Cassazione afferma che il rinvio della Convenzione alla legislazione interna include anche disposizioni già esistenti nella stessa. La Corte ritiene poi di dover dare continuità all’orientamento espresso dalla propria precedente giurisprudenza nel vigore del precedente regime, affermando che, nell’ordinamento italiano, in tema di compenso dovuto ai soccorritori per il soccorso all’intera spedizione, l’armatore risponde quale “obbligato principale” nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave; in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata. Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l’indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.

Annamaria Bianchi
2025-05-21 21:59:08
Numero di risposte: 3
A pagare naturalmente dovremo essere noi diportisti soccorsi, ossia i beneficiari dell’intervento effettuato in emergenza.
In realtà non esistono regole e criteri precisi che determinino l’importo che dovremo corrispondere, salvo il fatto che la cifra dovrà essere proporzionata al valore dei beni recuperati e quindi essenzialmente al valore commerciale dell’unità e degli oggetti che si trovano a bordo.
Altre indicazioni della normativa aggiungono che tale compenso “sarà stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall’unità soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato”.
A seconda della formula di contratto scelto e del premio pagato, la compagnia coprirà quindi le spese interamente o parzialmente.
La risposta è scritta nella formula di contratto di noleggio più diffusa e prevede che questi costi siano equamente ripartiti tra locatore e conduttore.

Marianna Rossetti
2025-05-21 18:42:13
Numero di risposte: 5
Le Ong sono organismi no-profit: svolgono il proprio lavoro senza fini di lucro, foraggiandosi con donazioni esterne.
I finanziamenti sono spesso privati e arrivano da singoli cittadini, aziende e fondazioni.
La divisione italiana della più grande Ong attiva fino all'anno scorso, Medici senza frontiere, ha chiuso il 2017 con “proventi” (donazioni) per 57,9 milioni di euro da 292.742 finanziatori.
Il raccolto, a quanto dichiara Msf in un resoconto pubblico, viene destinato per l'81% a missioni sociali, per il 17% a sostenere raccolte fondi e per il 2% per la gestione dell'organizzazione.
Su scala globale, Msf ha speso nel 2017 circa 1,6 miliardi di euro in missioni.
Le attività di soccorso nel Mediterraneo incidono per meno dell'1% sul budget complessivo: 8,9 milioni.
«Anche nei periodi di picco delle attività di soccorsi, la componente Mediterraneo valeva per meno del 3% sul totale delle missioni» spiega Gabriele Eminente, direttore generale Msf.
Raggiunta dal Sole 24 Ore, la Ong SeaWatch fa notare che si finanzia sempre con donazioni private, generate per il 98% in Germania e dichiarate all'equivalente dell'agenzia delle entrate locale.

Franca Leone
2025-05-21 17:59:05
Numero di risposte: 9
Chi presta aiuto ha diritto al rimborso delle spese e a un compenso.
Chi presta aiuto ha diritto al rimborso delle spese, dei danni e a un compenso tra l'1% e il 5% del valore della barca soccorsa.
Se ci sono vite in pericolo, il salvataggio non prevede compenso, ma solo obbligo di assistenza.
Il recupero dell'unità avrà dei costi a carico dell'armatore.
Esistono prodotti che offrono recuperi illimitati nel Mediterraneo.
È possibile attivare un abbonamento di 12 o 6 mesi e aggiungere servizi come copertura satellitare, invio di sommozzatori, tecnici a bordo, prenotazione del posto barca e manutenzione ordinaria.
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