La guida senza patente è sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una “prima volta” la sanzione è esclusivamente amministrativa.
Chi è colto al volante senza patente è punibile penalmente, con arresto fino a un anno, solo in caso di recidiva o di reiterazione nel biennio.
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.
Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è ora un illecito amministrativo, come previsto dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 -dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle “ipotesi aggravate“, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria -precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi “fattispecie autonome di reato”.
Dunque, la contravvenzione di guida senza patente -di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo.
Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno.
La Corte sottolinea che l’art. 5 del decreto prevede che “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”.
Per quanto concerne la natura di questa norma, la Corte assegna alcune interessanti valutazioni affermando che si tratta “di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva.
Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito “depenalizzato”, ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione”, e che “per gli atti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”.