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Chi guida senza patente è reato?

Caio Marini
Caio Marini
2025-09-17 05:33:07
Numero di risposte : 11
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Guidare senza patente è reato, beh sarete forse felici di sapere che non lo è più dal 2016, non che questo vi permetta di evitare comunque pesanti sanzioni, ma vediamo nel dettaglio. La guida senza patente non si considera più un reato, ma è sottoposta comunque a pesanti sanzioni. L’art. 116 del Codice della Strada sostiene al comma 1 che: « Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Ciò significa che la patente è un documento essenziale per poter guidare su strada pubblica. Per chi guida senza aver mai conseguito la patente si applica il comma 15 dell’art. 116 del Codice della Strada: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Ne consegue inoltre, comma 17, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi; in caso di recidiva, si applica la confisca amministrativa del mezzo. Se ciò non fosse possibile, la patente verrà sospesa per un periodo dai 3 ai 12 mesi.
Giulio Silvestri
Giulio Silvestri
2025-09-05 01:46:22
Numero di risposte : 5
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Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell'illecito. La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, con atto già notificato, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale. Anche con la depenalizzazione del 2016 ci sono dei casi in cui la guida senza patente costituisce reato con annessa denuncia all'autorità giudiziaria, arresto fino a un anno, ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca. I casi sono: Se c'è recidiva/reiterazione nel biennio; Se la persona è sottoposta a misura di prevenzione.
Bettino Martino
Bettino Martino
2025-08-29 06:51:14
Numero di risposte : 8
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La guida senza patente è sempre stata considerata un illecito penale. La guida con patente di categoria diversa, ovvero non corrispondente, è considerata tale. Chi guida un autocarro di oltre 3,5 tonnellate, per cui è richiesta la patente C, ma ha solo la patente B, rischia un'ammenda di 5100 euro e l'accusa di reato. Stesso discorso per chi guida un autobus per cui è richiesta la patente D ed invece è titolare solo della patente C.
Domenico Ferrara
Domenico Ferrara
2025-08-23 20:12:37
Numero di risposte : 7
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La guida senza patente è sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una “prima volta” la sanzione è esclusivamente amministrativa. Chi è colto al volante senza patente è punibile penalmente, con arresto fino a un anno, solo in caso di recidiva o di reiterazione nel biennio. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è ora un illecito amministrativo, come previsto dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 -dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle “ipotesi aggravate“, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria -precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi “fattispecie autonome di reato”. Dunque, la contravvenzione di guida senza patente -di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno. La Corte sottolinea che l’art. 5 del decreto prevede che “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. Per quanto concerne la natura di questa norma, la Corte assegna alcune interessanti valutazioni affermando che si tratta “di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito “depenalizzato”, ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione”, e che “per gli atti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”.
Franca Cattaneo
Franca Cattaneo
2025-08-13 21:08:10
Numero di risposte : 10
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Da poco più di due anni, la guida senza patente non è più reato, ma “semplicemente” un illecito amministrativo. Il D. Lgs. n° 8/2016 ha depenalizzato questo capitolo del Codice della Strada, modificando, almeno parzialmente, lo stato delle cose. Oggi, solo la reiterazione del comportamento illecito, infatti, comporta l’arresto. Esistono, si diceva, dei casi in cui la depenalizzazione non esplica invece i suoi effetti. Si tratta di tutti i casi di reiterazione riscontrati dalle forze dell’ordine entro i due anni dall’illecito precedente. In questi casi, l’automobilista che sia trovato, nell’arco di 24 mesi, a guidare per almeno due volte senza patente, incorrerà nell’arresto fino ad un anno e alla confisca amministrativa del mezzo. L’automobilista, poi, rischia l’arresto da 6 mesi a 3 anni, nel caso in cui sia sottoposto a misure di prevenzione. La legge non ha effetto retroattivo.