Il Codice della Strada all'articolo 116 comma 1 stabilisce che chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore deve essere in possesso di una patente di guida valida della categoria prevista per il tipo di veicolo che si deve guidare.
La norma cita testualmente: "Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali".
Bisogna fare delle distinzioni perché il conducente che sta guidando senza patente si può trovare in una delle seguenti casistiche:
Non ha con sé il documento
Non ha mai conseguito la patente o gli è stata revocata definitivamente
Ha la patente, ma è scaduta la validità
La sua patente è sospesa
Ha la patente revocata
Ha dimenticato la patente
È al volante con patente smarrita o rubata
Ha una patente estera ed è residente in Italia da oltre 1 anno.
Guida senza patente al seguito
Uno dei casi più comuni è quello in cui il conducente ha semplicemente dimenticato la patente a casa.
In questa situazione, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 26 a € 102, come previsto dall'articolo 180 comma 7 del Codice della Strada.
Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell'illecito.
Ad oggi, seppure si tratti soltanto di illecito amministrativo, la sanzione è elevata: dai 5.100 € (ridotti a 3.570 se il pagamento avviene entro i cinque giorni) ai 30.599 €, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi,
La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, con atto già notificato, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
Attenzione anche a chi prestate l'auto: l'incauto affidamento di un veicolo a persona senza patente fa scattare la sanzione prevista dall'articolo 116 comma 14 del Codice della Strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592
Sanzioni per guida con patente scaduta
Il Codice della Strada, nell'articolo 126 al comma 11, stabilisce due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria e una accessoria.
La sanzione pecuniaria prevede il pagamento di sanzione amministrativa di una somma da € 158 a € 638
La sanzione accessoria è il ritiro della patente scaduta da parte delle autorità, senza perdita dei punti della stessa.
Sanzioni per guida con patente sospesa
In generale, le sanzioni per guida con patente sospesa sono una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186 la revoca patente e il fermo veicolo per 3 mesi.
Guida con patente smarrita o rubata
In questa casistica si applicano le sanzioni previste per non avere con se il documento, ma il conducente avrà l'obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida.
Guida con patente estera e residenza italiana
In Italia è possibile guidare con le patenti rilasciate nell'Unione Europea, che sono equiparate a quelle nostrane, e anche con le patenti extracomunitarie come descritto nell'articolo 135 del Codice della Strada.
La discriminante nasce nel momento in cui il guidatore sia anche residente nel territorio italiano.
Nel caso di patente non comunitaria c'è l'obbligo di conversione per i residenti entro 12 mesi.
Quando è reato guidare senza patente
Anche con la depenalizzazione del 2016 ci sono dei casi in cui la guida senza patente costituisce reato con annessa denuncia all'autorità giudiziaria, arresto fino a un anno, ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca (a meno che non appartenga a persona estranea al reato).
I casi sono:
Se c'è recidiva/reiterazione nel biennio;
Se la persona è sottoposta a misura di prevenzione (non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l'arresto da 6 mesi a 3 anni).