Come funziona la dogana a San Marino?

Edipo Gatti
2025-06-04 03:35:25
Numero di risposte: 4
La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest'ultimo un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario. L'assolvimento dell'IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale. Fanno eccezione gli scambi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati. In questo caso l'IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993. L'articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione. Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente. Pertanto si ritiene che la qualificazione fiscale della transazione non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

Caligola Guerra
2025-06-04 02:13:50
Numero di risposte: 9
Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993.
Per gli acquisti provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni, pur trattandosi di uno Stato extra UE.
Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative, ovvero acquisto con addebito di imposta da parte del fornitore di San Marino e acquisto senza addebito d'imposta.
A seguito dell’importazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, il cessionario nazionale, soggetto passivo IVA, potrebbe ricevere una fattura con addebito dell’imposta o senza addebito.
Nel primo caso, l’IVA è già versata dall’operatore sammarinese.
Nel secondo caso l’IVA dovrà essere assolta dall’operatore italiano attraverso il meccanismo del reverse charge, tramite l’integrazione della fattura ricevuta.
Le due modalità operative possono essere scelte indifferentemente previo accordo tra i contraenti.
In entrambi i casi non deve essere compilato il modello INTRASTAT.
L'operazione non è da comunicare con il modello INTRA.
L'operazione non è da comunicare con il modello INTRA.
L'acquirente italiano registra la fattura con il meccanismo del reverse charge autofattura art. 17 sia negli acquisti che nelle vendite e comunica l'operazione con il modello Polivalente all'Agenzia delle Entrate.

Yago De luca
2025-06-04 01:41:24
Numero di risposte: 6
La dogana a San Marino funziona in modo particolare a causa della sua posizione geografica e della sua relazione con l'Unione europea. La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario e l’assolvimento dell’Iva avverrà tramite procedura doganale. Solo gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino non avvengono in tal modo, mancando una dogana fisica tra i due Stati.
L’articolo 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra Comunità europea e RSM prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Questa prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito, dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali o da un documento di effetto equivalente.
Nelle importazioni dal territorio comunitario di beni nella Repubblica di San Marino il trasferimento della merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2, che attesta che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione europea.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato Ue, diverso dall’Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese a specifiche condizioni.

Bacchisio Ferri
2025-06-04 01:17:06
Numero di risposte: 7
La normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione di tale documentazione.
L’assolvimento dell'Iva avverrà tramite procedura doganale.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato Ue, diverso dall'Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese a specifiche condizioni.
L'operazione effettuata è un'importazione di beni in RSM dal territorio comunitario e tale trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
L'articolo 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra Comunità europea e RSM prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
La suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
La qualificazione fiscale della transazione non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

Jole Valentini
2025-06-04 01:04:17
Numero di risposte: 4
Gli scambi commerciali tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino avvengono in esenzione da tutti i dazi doganali, comprese le tasse di effetto equivalente, in virtù dell’Accordo di Cooperazione e Unione Doganale entrato in vigore nel 2002. Le merci acquistate da operatori sammarinesi nei Paesi UE diversi dall’Italia devono giungere scortate dai documenti doganali di transito comunitario T2 o T2L ed essere presentate immediatamente presso gli spedizionieri autorizzati per l’espletamento delle formalità doganali di importazione. Le merci acquistate da operatori sammarinesi nei Paesi extra UE devono espletare le formalità doganali presso le dogane italiane abilitate per la Repubblica di San Marino. Le merci destinate alle esportazioni verso paesi UE diversi dall’Italia devono essere presentate presso gli spedizionieri autorizzati per l’espletamento delle formalità doganali di uscita. La merce esportata da San Marino, una volta raggiunta la dogana italiana di destinazione, deve essere esibita alle autorità doganali competenti ai fini della regolarizzazione. Gli importi dei dazi sono gli stessi stabiliti per i Paesi UE.

Monica Verdi
2025-06-04 00:43:17
Numero di risposte: 6
L'accordo di cooperazione e di unione doganale UE-San Marino è in vigore dal 1991.
Esso prevede la libera circolazione di tutte le merci prodotte nell'UE o a San Marino, nonché di quelle provenienti da paesi terzi, se sono state espletate le formalità di importazione e se sono stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, e non vi è stato alcun rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse per detti prodotti.
Gli scambi di merci riguardano tutte le categorie di merci, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Prevede dazi nulli e nessun contingente per le merci interessate.
San Marino applica, allo stesso modo della Comunità, le disposizioni comunitarie relative alle norme di origine negli scambi con i paesi che beneficiano di preferenze tariffarie.
Per visualizzare i requisiti del tuo prodotto devi anzitutto identificarne il codice doganale.
Se non conosci il codice doganale, puoi cercarlo con il nome del prodotto nel motore di ricerca incorporato.
Per saperne di più sui documenti e sulle procedure di sdoganamento necessari per importare nell'Unione europea.