L’art. 28, in tema di “Patenti nautiche di categoria D”, le definisce abilitazioni speciali: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d'acqua, se di tipo D1; per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, al contempo puntualizzando che l’abilitazione risulta limitata alla navigazione solo diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
A bordo di tali unità può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
Si specifica, altresì, che fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.
Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si deve osservare il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformità al D.lgs. n. 5/2016 per quanto attiene alla certificazione CE.
Per il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto già immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si devono osservare le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del d.lgs. n. 5/2016.
Il provvedimento sarà in vigore dal 21 ottobre prossimo.