Le imbarcazioni da diporto sono soggette a visite di sicurezza nei seguenti casi:
In caso di prima immatricolazione per unità non marcate CE: visita per Rilascio Certificato di Sicurezza
Dopo 8 anni per unità di categoria A e B o 10 anni per cat. C e D dal rilascio della dichiarazione di conformità per imbarcazioni marcate CE: prima visita per Rinnovo Certificato di Sicurezza
Ogni 5 anni per tutte le unità dopo il primo rinnovo: visite successive per Rinnovo Certificato di Sicurezza
Su richiesta dell’autorità marittima competente, in caso di avarie, sinistri, o modifiche delle caratteristiche principali dell’unità: visita per Convalida Certificato di Sicurezza
In caso di inizio attività di noleggio: visita di Rilascio Certificato di Idoneità al Noleggio
Ogni tre anni dopo il rilascio: visita di Rinnovo Certificato di Idoneità al Noleggio
Generalmente tutte le visite vengono eseguite con unità a secco.
In alcuni casi è richiesta la visita anche in acqua, con prova in mare.
La visita deve essere comunicata all’autorità marittima competente per territorio, che può inviare un suo rappresentante a controllare lo svolgimento delle ispezioni.
Se siete in possesso di un Certificato di Sicurezza rinnovato con modalità provvisoria, cioè con un timbro rosso dell'organismo notificato, dovrete richiedere un nuovo certificato di sicurezza all'autorità marittima che lo ha rilasciato.
Le visite di rinnovo devono normalmente essere eseguite entro la scadenza del certificato.
E’ possibile sottoporre un’imbarcazione alla visita dopo la scadenza, ma nel frattempo non si può navigare e, se la visita viene eseguita oltre sei mesi dopo la scadenza, sarà necessaria anche la prova in mare, il vecchio certificato non sarà più valido e bisognerà richiedere un nuovo Certificato di Sicurezza all’autorità marittima.