Quando è vietato pescare?
Margherita Basile
2025-09-12 23:29:51
Numero di risposte
: 11
È generalmente vietata la pesca sportiva dalla riva nelle seguenti condizioni:
Fasce orarie diurne: è proibito pescare dalla spiaggia durante le ore diurne, solitamente tra le 08:00 e le 20:00, per evitare interferenze con le attività balneari.
Zone di balneazione: è vietata qualsiasi attività di pesca nella fascia di mare riservata alla balneazione, inclusi tratti di spiaggia libera dove si svolge la balneazione.
Distanze minime: la pesca sportiva è vietata a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco durante gli orari di balneazione.
È importante notare che le ordinanze possono variare localmente; pertanto, è consigliabile consultare le disposizioni specifiche emesse dalla Capitaneria di Porto competente per la zona in cui si intende pescare.
Vittoria Amato
2025-09-03 14:38:16
Numero di risposte
: 13
La pesca e' consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
Nelle acque classificate di categoria "C" e' vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedi' di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno succesivo.
In tutte le acque interne della Regione e' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:
Barbo dal 1 maggio fino al 31 maggio;
Carpa dal 1 maggio fino al 31 maggio;
Cavedano dal 1 maggio fino al 31 maggio;
Luccio dal 31 gennaio fino al 31 marzo;
Persico reale dal 1 maggio fino al 31 maggio;
Persico trota dal 1 maggio fino al 31 maggio;
Temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo
Tinca dal 1 maggio fino al 31 maggio
Trota e Salmerino dal 1 lunedi di ottobre all'ultimo sabato di febraio;
Gambero, sempre.
In tutte le acque interne della Regione e' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino allestremita' del lobo piu' lungo della pinna caudale.
La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremita' posteriore compreso il telson.
I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresi', alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.
La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.
La pesca notturna e' consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B".
La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000 per ogni capo pescato in piu' del consentito.
Quirino Negri
2025-08-29 03:54:54
Numero di risposte
: 7
Non si può pescare durante il fermo pesca, una pratica fondamentale per la salute dei nostri mari e delle specie che li abitano. Il ciclo riproduttivo dei pesci è spesso messo a rischio dalla pesca intensiva, che non rispetta minimamente la natura. Per quanto riguarda il mare Adriatico, da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari è fatto divieto di pescare le specie sopra elencate dal 29 luglio al 9 settembre. Nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Termoli, invece, il divieto entra in vigore il 19 agosto e si conclude il 24 settembre. Lungo il mar Ionio, da Brindisi a Reggio Calabria il fermo pesca va dal 4 settembre al 3 ottobre. Per un ampio numero di porti italiani sul Mediterraneo, il divieto va invece dall’1 al 30 ottobre. Infine, nel tratto da Civitavecchia a Fiumicino, il divieto è stato in vigore dall’1 al 30 giugno. Il fermo pesca riguarda numerose specie ittiche, come previsto dal Regolamento Mediterraneo dell’UE.
Eusebio Benedetti
2025-08-19 08:28:19
Numero di risposte
: 7
La pesca sportiva e' vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
E' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori.
E' vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.
E' vietato altresi' gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
E' vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando piu' di meta' dello specchio acqueo esistente al momento della pesca.
E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo che cio' sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito.
E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqa, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.
Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
E' vietata, altresi', la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma.
La pesca con l'ausilio di energia elettrica e' consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8.
I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro.
Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.
L'esercizio della pesca e' altresi', vietato durante la cosiddetta "asciutta" completa o incompleta, anche se essa e' dovuta al prosciugamento di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato.
Bacchisio Ferri
2025-08-19 07:10:17
Numero di risposte
: 14
Divieto dal 01/10 al 31/12
Divieto dal 15 mag al 30 giu
Divieto dal 1 giu al 30 giu
Divieto dal 15/11-31/01 e 20/06-20/08
Divieto dal 1 feb al 31 mar
Divieto dal 15 feb al 15 mar
Divieto dal 1 gen al 31 mar
Divieto dal 1 apr al 31 mag
Divieto dal 25 apr al 31 mag
Divieto dal 1 mag al 15 giu
Divieto dal 25 apr al 31 giu
Divieto dal 1 mag al 31 mag
Divieto dal 1 dic al 30 apr
Divieto dal 1°dom.giu al 1°dom.ott
Divieto dal ult.lun.set al 15 apr
Divieto dal 1°dom.ott all'ult.dom.feb
Divieto dal 15 mag al 30 giu
Divieto dal 1 giu al 30 giu
Divieto dal 1°dom.ott al 30 apr
Divieto dal 1°dom.ott all'ult.dom.feb
Divieto dal 1°lun.set al 1°sab.mar
Divieto dal 1°dom.ott all'ult.dom.feb
Divieto dal 15/05-30/06
Divieto 05/06-10/06 e 01/07-06/07
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