I soggetti obbligati sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ma anche dei non pericolosi con più di 10 dipendenti, gli intermediari, le ditte di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti.
La tenuta del registro dei rifiuti è un obbligo di legge previsto dall’articolo 190 del decreto legislativo n° 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Il registro di carico e scarico rifiuti è il registro in cui devono essere annotati i movimenti di carico e di scarico dei rifiuti.
Deve essere tenuto per ogni sede operativa e costituisce, insieme al formulario, prova della loro tracciabilità, della loro produzione e del loro invio al recupero o smaltimento.
Tale registro di carico e scarico rifiuti può essere gestito dai produttori stessi oppure tenuto tramite le Associazioni di categoria.
La tenuta del registro dei rifiuti è un obbligo di legge previsto dall’articolo 190 del decreto legislativo n° 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Il registro di carico e scarico rifiuti è il registro in cui devono essere annotati i movimenti di carico e di scarico dei rifiuti.
I soggetti obbligati sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ma anche dei non pericolosi con più di 10 dipendenti, gli intermediari, le ditte di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti.