Ai sensi dell’art. 212 co. 5 del TUA, ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che costituisce, appunto, il titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività ai sensi del successivo comma 6 e deve essere rinnovata ogni 5 anni. I produttori di rifiuti speciali che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 della norma in commento, al ricorrere di determinate condizioni. I rifiuti pericolosi trasportati non devono eccedere i trenta chilogrammi o i trenta litri giornalieri. Le operazioni di raccolta e trasporto non devono costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui sono prodotti. Ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. b) del DM 124/20142 è richiesta l’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis per “i produttori iniziali di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Quindi, trasportare i propri rifiuti speciali si può, a condizione che, l’attività di trasporto non sia attività integrante ed accessoria dell’organizzazione di impresa, che il trasporto giornaliero dei pericolosi non superi trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e che sia stata ottenuta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis.