Quanto dura il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?

Alfonso Damico
2025-09-04 11:56:08
Numero di risposte
: 10
La durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque da un minimo di 20 giorni non può superare la durata complessiva di 9 mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, anche presso datori di lavoro diversi.
Secondo quanto previsto dal DL 5/2012, fermo restando il limite di 9 mesi, il permesso può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Il lavoratore stagionale, nel caso abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Sì, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Sì, ma ne sono esonerati gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale per un periodo non superiore a trenta giorni.
Lo straniero che richiede il permesso successivamente agli 8 giorni dall'ingresso in Italia dovrà giustificare i motivi di tale ritardo.

Pierfrancesco Caruso
2025-08-27 10:34:46
Numero di risposte
: 5
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale non può essere superiore a 9 mesi.
Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità.
In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti.
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno.
Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).

Demian Gentile
2025-08-19 01:58:34
Numero di risposte
: 10
La proroga permesso stagionali è possibile, senza che il lavoratore extracomunitario debba ritornare al suo paese di origine, purché, complessivamente, non si superi il limite massimo di durata del rapporto di lavoro stagionale, stabilito dal D. Lgs. 286/98 in 9 mesi all’anno.
Questo significa che se un lavoratore è stato assunto con permesso di lavoro stagionale, per una durata ad esempio di tre mesi, e il datore di lavoro richiede una proroga del rapporto di lavoro stagionale, la stessa può essere concessa per un periodo massimo di sei mesi, in quanto i due periodi di lavoro stagionale non devono superare complessivamente i nove mesi.
Al compimento dei nove mesi di lavoro stagionale, invece, il lavoratore dovrà fare ritorno al proprio paese di origine, sempre che, nel frattempo, non abbia ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.

Lina Ferri
2025-08-10 03:13:04
Numero di risposte
: 7
Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di 9 mesi, in un periodo di 12 mesi. Fermo restando il limite di 9 mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. Al termine del periodo di 9 mesi, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

Luna Bellini
2025-08-10 02:09:53
Numero di risposte
: 6
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare nove mesi, per lavoro stagionale.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.
Visto per motivi di lavoro subordinato si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione.
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