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Che tasse pagano le barche?

Baldassarre Neri
Baldassarre Neri
2025-05-27 04:06:03
Numero di risposte: 6
La tanto odiata tassa di possesso sulle imbarcazioni, già più volte rivista, è stata finalmente abolita del tutto. Fu tassa di stazionamento nel 2011, poi di tassa di possesso, poi fu abolita per le imbarcazioni sotto i 14 metri, dimezzata per quelle a vela e rivista ulteriormente. Era stato il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuto anche come “Decreto Salva Italia” del Governo Monti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251, all’Art. 16, Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, a reintrodurre la tassa sullo stazionamento delle unità da diporto, dovuta da tutte quelle di lunghezza superiore superiori a 10 metri a partire dal 1° Maggio 2012. Con il decreto-legge del 21 giugno 2013, (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) articolo 23, comma 2, gli importi della tassa erano rimodulati con esclusione dal pagamento per le unità dai 10,01 ai 14 metri di lunghezza e la riduzione al 50 per cento degli importi vigenti per quelle dai 14,01 ai 20 metri.
Luna Bellini
Luna Bellini
2025-05-23 08:26:23
Numero di risposte: 3
Le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri sono soggette al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per: le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici. La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità. Attenzione: con la legge di stabilità 2016 ( comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza. Le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
Matteo Gatti
Matteo Gatti
2025-05-10 04:00:48
Numero di risposte: 4
La tassa è dovuta in base alla lunghezza dello scafo. Lunghezza scafo Tassa annuale da 14,01 a 17 metri 870 euro da 17,01 a 20 metri 1.300 euro da 20,01 a 24 metri 4.400 euro da 24,01 a 34 metri 7.800 euro da 34,01 a 44 metri 12.500 euro da 44,01 a 54 metri 16.000 euro da 54,01 a 64 metri 21.500 euro superiore a 64 metri 25.000 euro La tassa è ridotta al 50% per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore non sia inferiore a 0.5. È ridotta, inoltre: del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del 45% dopo 15 anni. Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Attenzione: il tributo è stato rimodulato dal decreto legge 69/2013; in precedenza, la tassa era dovuta anche per gli scafi con lunghezza superiore ai 10 metri e gli importi per le imbarcazioni fra i 14,01 e 20 mt erano il doppio di quelli ora previsti. La tassa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Per i contratti per i quali la tassa è dovuta in base alla loro durata, la tassa è determinata in rapporto ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio / 30 aprile la tassa è versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto. Il versamento è effettuato mediante utilizzo del modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370 Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Rosita Mariani
Rosita Mariani
2025-05-10 02:30:43
Numero di risposte: 3
Il decreto del fare cambia le tasse sulla proprietà che erano state introdotte nel 2011, rendendole piu' leggere: viene abolita la tassa di possesso per le unità di diporto fino a 14 metri e vengono dimezzate quelle per imbarcazioni fino a 20 metri. Restano invariate quelle per le imbarcazioni superiori a 20 metri. Ecco i nuovi importi della tassa: - 870 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; - 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; - 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; - 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; - 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; - 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; - 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; - 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Antonio Marini
Antonio Marini
2025-05-10 00:08:39
Numero di risposte: 5
La tassa annuale sulle unità da diporto è certamente un contributo equo e decisamente più sostenibile per coloro che scelgono di mantenere un natante. La tassa annuale sulle unità da diporto non è obbligatoria per tutti. - per il primo anno di immatricolazione; - per le imbarcazioni di proprietà o in uso dallo Stato e dagli enti pubblici; - per le unità obbligatorie di salvataggio; - per i battelli di servizio - per unità da diporto con targa prova, utilizzate da cantiere costruttore, distributori, manutentori… - per unità inseriti in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dall’utilizzatore. - per unità a disposizione di portatori di handicap che li utilizzano in maniera permanente. I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione, le organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti versano la tassa annuale per le unità da diporto. Il contributo è direttamente proporzionale alla lunghezza dello scafo: Scafo 14,01 – 17 metri: 870,00 euro. Scafo 17,01 – 20 metri: 1.300,00 euro. Scafo 20,01 – 24 metri: 4.400,00 euro. Scafo 24,01 – 34 metri: 7.800,00 euro. Scafo 34,01 – 44 metri: 12.500,00 euro. Scafo 44,01 – 54 metri: 16.000,00 euro. Scafo 54,01 – 64 metri: 21.500,00 euro. Oltre i 64 metri: 25.000,00 euro. La tassa annuale sulle unità da diporto è ridotta: del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’imbarcazione; del 30% dopo 10 anni; del 45% dopo 15 anni. Il versamento si effettua mediante modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370.
Liliana D'angelo
Liliana D'angelo
2025-05-09 23:46:29
Numero di risposte: 5
Le imbarcazioni interessate da tale tributo: Unità da diporto (navi e imbarcazioni) di lunghezza superiore ai 14 m. La tassa annuale sulle unità da diporto è certamente un contributo equo e decisamente più sostenibile per coloro che scelgono di mantenere un natante. Il contributo è direttamente proporzionale alla lunghezza dello scafo: Scafo 14,01 – 17 metri: 870,00 euro Scafo 17,01 – 20 metri: 1.300,00 euro Scafo 20,01 – 24 metri: 4.400,00 euro Scafo 24,01 – 34 metri: 7.800,00 euro Scafo 34,01 – 44 metri: 12.500,00 euro Scafo 44,01 – 54 metri: 16.000,00 euro Scafo 54,01 – 64 metri: 21.500,00 euro Oltre i 64 metri: 25.000,00 euro Chi versa la tassa annuale per le unita’ da diporto? I proprietari Gli usufruttuari Gli acquirenti con patto di riservato dominio Gli utilizzatori a titolo di locazione Le organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti