L'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a 14 ore su un periodo di 24 ore e 72 ore su un periodo di sette giorni.
Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di ventiquattro ore e 77 ore su un periodo di sette giorni.
Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo.
Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione.
Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.