Qual è l'orario di lavoro standard per i marittimi?

Andrea Martini
2025-06-10 03:40:11
Numero di risposte
: 11
L'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a 14 ore su un periodo di 24 ore e 72 ore su un periodo di sette giorni.
Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di ventiquattro ore e 77 ore su un periodo di sette giorni.
Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo.
Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione.
Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.

Romeo Marino
2025-06-01 14:47:25
Numero di risposte
: 3
L'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a 14 ore su un periodo di 24 ore e 72 ore su un periodo di sette giorni.
Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di ventiquattro ore e 77 ore su un periodo di sette giorni.
Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto, nonché il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

Sue ellen Fontana
2025-06-01 14:25:55
Numero di risposte
: 5
L'orario normale di lavoro sulle navi è di otto ore giornaliere con le seguenti possibili deroghe: un limite massimo di ore di lavoro pari a 14 su un periodo di 24 ore o alternativamente 72 ore su un arco di 7 giorni. Esiste poi un numero minimo di ore di riposo pari a 10 ore su un periodo di 24 ore e 77 ore su un periodo di 7 giorni. Nel caso in cui il riposo di 10 ore sia diviso in due intervalli, uno deve essere di almeno sei ore consecutive e l'intervallo fra i due periodi consecutivi di riposo non deve essere superiore a 14 ore. Sono possibili deroghe facendo riferimento a specifici riposi compensativi. Per quanto riguarda il diporto di tipo commerciale si può fare riferimento al CCNL del 1 luglio 2015 il quale all'art.lo 7 stabilisce 8 ore di lavoro giornaliero come ordinario con la previsione del diritto, a favore del marittimo, di chiedere un giorno di riposo compensativo in caso di attività domenicale, sabato e festivi.
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