I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantanovesimo anno di età, purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Il diritto alla pensione di vecchiaia dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
I marittimi possono conseguire la pensione ordinaria per inabilità alla navigazione a qualunque età, a condizione che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione e che facciano valere 520 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
I lavoratori marittimi, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.
Le pensioni anticipata di vecchiaia, ordinaria per inabilità alla navigazione e privilegiata per inabilità alla navigazione liquidate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria sono riliquidate, previa domanda, al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa e applicando le norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvono il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
I singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.