Quando vanno in pensione i marittimi?

Thea Farina
2025-06-17 15:15:01
Numero di risposte: 10
I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantanovesimo anno di età, purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Il diritto alla pensione di vecchiaia dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
I marittimi possono conseguire la pensione ordinaria per inabilità alla navigazione a qualunque età, a condizione che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione e che facciano valere 520 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
I lavoratori marittimi, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.
Le pensioni anticipata di vecchiaia, ordinaria per inabilità alla navigazione e privilegiata per inabilità alla navigazione liquidate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria sono riliquidate, previa domanda, al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa e applicando le norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvono il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
I singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

Silvio Conte
2025-06-15 06:00:31
Numero di risposte: 6
Le pensioni interessate sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva, ovvero pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Le pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
Per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza con esito negativo per l’assicurato.
La pensione rideterminata sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

Lina Romano
2025-06-01 23:51:06
Numero di risposte: 3
I marittimi che si occupano di particolari servizi di bordo e per un certo periodo possono richiedere l’uscita anticipata. Per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia i lavoratori marittimi devono essere in possesso di almeno 1.040 settimane di contribuzione di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Solo in questo caso e solo se il lavoratore ha ricoperto per almeno 20 anni, anche non continuativi, il servizio di macchina o radiotelegrafista a bordo, può andare in pensione a partire dal 58 esimo anno di età. Per i marittimi la pensione di vecchiaia può scattare in anticipo a 58 anni. Requisito fondamentale è aver lavorato almeno 10 anni al servizio di macchina o come radiotelegrafista.
I lavoratori marittimi sono una categoria di lavoratori molto variegata e possono essere divisi in 3 macro categorie. Le 1.040 settimane, cioè i 20 anni di contributi richiesti dalla normativa quale requisito minimo contributivo, devono però intendersi come accreditati in conseguenza di lavoro svolto esclusivamente nell’attività di navigazione.

Claudio Milani
2025-06-01 22:34:43
Numero di risposte: 7
I requisiti per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia sono disciplinati dall’art. 5, co. 2 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il quale stabilisce che prevede il diritto dei marittimi al conseguimento dei trattamenti previdenziali al compimento del 56esimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57esimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58esimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Servono 56 anni e 1040 settimane di contributi, entro fine anno, per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia dei lavoratori marittimi.
I lavoratori marittimi devono essere in possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
A condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Il diritto dei marittimi al conseguimento dei trattamenti previdenziali al compimento del 56esimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57esimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58esimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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