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Cosa dice la legge Quadro sulle aree protette?

Edipo Gatti
Edipo Gatti
2025-05-28 21:08:30
Numero di risposte: 4
La Legge 394 del 1991 sulla aree protette dispone la creazione di due organismi, il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette. La norma dispone la creazione di due organismi. La Legge 394 del 1991 individua categorie diverse sulla base del loro fine, per esempio la protezione della natura o la tutela dell’ambiente marino. Il Ministero dell’Ambiente si occupa della scrittura di un elenco in cui sono iscritte tutte le aree naturali protette. Un altro merito della Legge 394 del 1991 è di aver ben armonizzato le competenze tra Stato e Regioni, con il primo che si prefigge il compito di recepire le convenzioni internazionali e le direttive europee, oltre alla conservazione e valorizzazione delle aree. L’art. 2, della Legge definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come “costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti […], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”. Gli strumenti di gestione sono il regolamento del parco, il piano del parco, il nulla osta e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. L’art. 30 della Legge 394 del 1991 è la norma di riferimento per le sanzioni per le violazioni imposte dalla legge stessa e dagli strumenti di gestione delle aree.
Massimiliano Santoro
Massimiliano Santoro
2025-05-28 20:51:24
Numero di risposte: 6
La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue. I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I Parchi naturali regionali e interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati. Le Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. Le Altre aree naturali protette sono aree che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvediementi formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.
Filomena Martinelli
Filomena Martinelli
2025-05-28 19:43:50
Numero di risposte: 3
La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ileana Fontana
Ileana Fontana
2025-05-28 16:16:26
Numero di risposte: 6
La legge 394/91 detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali siano presenti questi valori, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione. La Legge quadro sulle Aree Protette prevede che il perseguimento delle finalità istitutive avvenga anche attraverso l’integrazione tra uomo e ambiente naturale, e anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della legge 394/91, dal Corpo Forestale dello Stato. Con l'art.7 del Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 il C.F.S. è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri con il conseguente trasferimento delle funzioni già svolte.
Angela Vitali
Angela Vitali
2025-05-28 15:40:16
Numero di risposte: 6
La legge quadro nazionale definisce il patrimonio naturale e riconosce il legame inscindibile tra la natura, la cultura e la storia dell'uomo. Il patrimonio naturale, le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologie biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti a un regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire le seguenti finalità: A) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici o panoramici, di equilibri ecologici. B) applicazioni di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione fra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. C) promozione di attività di educazione ambientale, formazione ricerca applicata. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa. La classificazione e l'istituzione di parchi e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio di una regione a statuto speciale, di intesa con la stessa. Il piano del parco è lo strumento attraverso il quale viene perseguita la tutela dei valori naturali e ambientali, la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori interessati.