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Qual è la sanzione per ormeggio abusivo?

Clara Farina
Clara Farina
2025-05-27 22:35:58
Numero di risposte: 5
Diverse sono state le sanzioni elevate per attracco abusivo ovvero per aver violato l’articolo 30 del Regolamento per aver occupato senza autorizzazione un ormeggio comunale. Ai trasgressori è stata comminata la sanzione prevista da 200 a 1.200 euro. Entro il limite di cinque giorni è previsto il pagamento in misura ridotta pari ad 400 euro, oltre le spese di procedimento e notifica pari ad € 19.50, quindi per un totale di 419,50 euro.
Abramo Bernardi
Abramo Bernardi
2025-05-27 21:19:03
Numero di risposte: 6
Per gli illeciti riscontrati sono stati elevati verbali amministrativi e sono stati depositati i fascicoli presso la Procura della repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di Occupazione Demaniale Abusiva.
Assunta Bianco
Assunta Bianco
2025-05-27 19:21:46
Numero di risposte: 4
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619. In tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54. Secondo una decisione, in tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1161, comma secondo, cod. nav., può essere irrogata non solo per l’occupazione commessa da mezzi circolanti su strada, ma anche per quella posta in essere da imbarcazioni o natanti con modalità o sistemi non provvisti di stabilità che ne consentano, quindi, una agevole rimozione. Altre decisioni, invece, affermano che, in tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, la sanzione amministrativa prevista nell’art. 1161, comma secondo, cod. nav., non si riferisce ad imbarcazioni o natanti, ma unicamente ai mezzi circolanti su strada. La tesi che ritiene configurabile un illecito amministrativo anche in caso di Imbarcazione non può comunque estendersi all’ipotesi di occupazione effettuata mediante l’utilizzo di ulteriori opere abusivamente realizzate, sia pure in funzione ausiliaria all’ormeggio del natante. Il testo normativo, quindi, detta una disciplina secondo cui: a) l’occupazione di uno spazio demaniale o di una zona portuale della navigazione interna costituisce sempre reato; b) l’unica eccezione a questa regola generale ricorre se tale condotta sia «effettuata con un veicolo». Di conseguenza, è ragionevole ritenere che, se l’occupazione è effettuata avvalendosi, oltre che di un veicolo, anche di cose fisicamente distinte rispetto ad esso, si è fuori dalla fattispecie di deroga alla disciplina generale. In questo ambito penalmente rilevante, ricade anche l’ipotesi in cui, per assicurare la sosta di una imbarcazione, siano utilizzate strutture abusivamente realizzate per consentirne l’ormeggio o per assicurarvi l’accesso: dette strutture, infatti, sono cose ben distinte rispetto al veicolo, e, anzi, implicanti un’occupazione estesa ad uno spazio ulteriore rispetto a quello occupato da quest’ultimo.