Con l'atto del 1651, mentre si confermavano le vecchie disposizioni che riservavano alle sole navi inglesi il diritto di esercitare il commercio costiero nel regno e proibivano l'importazione di pesci salati che non fossero pescati con battelli inglesi, si stabiliva che le merci provenienti dall'Asia, dall'Africa e dall'America non potessero essere portate nelle isole britanniche e viceversa che su navi appartenenti a sudditi inglesi, di cui il capitano e almeno la metà dell'equipaggio fossero inglesi o delle colonie inglesi.
Le merci provenienti da paesi europei o in essi prodotte potessero essere importate soltanto su navi inglesi o dei paesi di provenienza.
Nel 1651 e nel 1660 si approvano i due atti decisivi in tale materia i quali raggruppano e completano in un codice sistematico tutte le disposizioni che erano disperse e quasi nascoste in molte leggi precedenti, e determinano quello che sarà l'indirizzo costante della politica navale inglese nei due secoli successivi.
Ma effettivamente quello del 1651 non è che uno, e non l'ultimo, di una serie di provvedimenti analoghi, di cui il primo che si conosca risale al 1381.
Fino da allora si era decretato che nessun suddito inglese potesse importare nel regno o esportarne alcuna mercanzia se non su navi inglesi.
Il divieto d'impiegare navi straniere era stato rinnovato, evidentemente con poca efficacia, nel 1485, 1488, 1532, 1540.