I natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione Europea 94/25/CE e successive modificazioni sono marcati CE e non hanno un limite di navigazione dalla costa, ma 4 specie di navigazione legate alle condizioni meteomarine.
I natanti denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kayak, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa.
Moto d'acqua e mezzi similari: decide la Capitaneria di Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo o l'Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze.
Natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa.
Tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
La possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.
Un mezzo navale, privo di elementi di individuazione, di bandiera e senza documenti di bordo, come nel caso di un natante, costituisce un classico esempio di violazione dell’art. 91 della richiamata Convenzione di Montego Bay sul riconoscimento della “nazionalità delle navi” in acque internazionali e pertanto può essere fermato e accompagnato al primo approdo per gli accertamenti ritenuti necessari.
I natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati.
Nell’ ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice non provvede al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione e soprattutto in acque non italiane.