Sono considerate acque internazionali quelle acque marine che non possiedono i requisiti delle acque interne e territoriali, il cui regime viene equiparato a quello del territorio dello Stato costiero. Altri autori associano il concetto di "acque internazionali" a quello di alto mare, termine che designa l'area del mare posta di là dalla zona economica esclusiva, oltre le 200 miglia marine dalla costa, e che non è sottoposta alla sovranità di alcuno Stato. L'origine del termine "acque internazionali" è da ricercarsi come contrapposizione alle "acque nazionali" (territoriali), che possono avere un'estensione massima di 12 miglia nautiche, e trova giustificazione nel fatto che quasi tutte le caratteristiche proprie dell'alto mare vengono estese, dalla citata convenzione, alla zona economica esclusiva (che comprende anche la zona contigua). Le acque internazionali si distinguono dalle acque territoriali, che sono sottoposte alla sovranità di uno Stato e si estendono fino a 12 miglia nautiche dalla costa. Oltre le 200 miglia marine dalla costa, si trova l'alto mare, che non è sottoposto alla sovranità di alcuno Stato e dove vige il principio della libertà di navigazione e di sorvolo. In generale, si può dire che si entra in acque internazionali quando si supera il limite delle acque territoriali di uno Stato, che è di 12 miglia nautiche dalla costa, o quando si entra nella zona economica esclusiva di uno Stato, che si estende fino a 200 miglia marine dalla costa. Tuttavia, è importante notare che la delimitazione delle acque internazionali può variare in base alle convenzioni e agli accordi internazionali, come ad esempio la Convenzione di Montego Bay del 1982. Inoltre, l'alto mare costituisce una res communis omnium, cioè un bene appartenente a tutti, e ogni Stato ha piena libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di posare cavi o condotte sottomarine, costruire isole artificiali e altre installazioni purché autorizzate dal diritto internazionale.