Cosa dice l'articolo 170 del codice della strada?

Miriana De luca
2025-05-12 23:43:38
Numero di risposte: 6
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.
Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni.
Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161 a € 647.
Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Luigi Martinelli
2025-05-12 23:15:34
Numero di risposte: 4
L'art. 170 della Codice della Strada prevede anche il divieto di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni su ciclomotori e motocicli.
La violazione di tale articolo comporta una sanzione amministrativa pari a Euro 160,00.
Il divieto è sempre attivo, per motocicli e ciclomotori a due ruote, anche se il bambino è seduto in maniera corretta e su dispositivo omologato di adattamento del sedile.
Il bambino deve inoltre essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Per quanto sopra, quindi, i conducenti maggiorenni possono trasportare un solo passeggero di età superiore a 5 anni posizionato dietro il guidatore.
Il quadriciclo è classificato come ciclomotore a quattro ruote e quindi non è soggetto a tale limitazione.

Bettino Martino
2025-05-12 21:56:41
Numero di risposte: 1
L’articolo 170 ha come argomento il “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”.
Sono i commi 1-bis e 6-bis che trattano l’ipotesi di infrazione del trasporto di minori di anni 5 su motocicli o ciclomotori, cosa vietata per altro.
La sanzione prevista va da €.161,00 a €.646,00, ed in caso di pagamento entro i 5 giorni dalla contestazione di passa a €.112,70, se oltre i 60 gg. la sanzione passa a €.323,00.
Non sono previste sanzioni accessorie (fermo del veicolo), né decurtazione di punti patenti.
In realtà non è proprio così, e comunque sta al verbalizzante decidere se aggiungere a questa contestazione anche quelle previste dai commi 2 e 6 la cui ipotesi di infrazione tratta il fatto che il “ciclomotore non fosse idoneo per il trasporto di passeggero”.
In sostanza i commi citati all’inizio (1-bis e 6-bis) sembrerebbero da applicarsi nel caso in cui il mezzo sia omologato per il trasporto del passeggero ma lo stesso sia minore di 5 anni, mentre i commi 2 e 6 attestano il fatto che non solo si trasportava un minore ma che il mezzo non fosse omologato per il trasporto di passeggeri.

Osvaldo Monti
2025-05-12 21:04:42
Numero di risposte: 5
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.
Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni.
Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00.
Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Kris Montanari
2025-05-12 20:26:15
Numero di risposte: 5
L’articolo 170 del Codice della strada recita così: “Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote, il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni”.
Il divieto di impennare la moto è precisato proprio nel prosieguo della frase: il conducente “non deve procedere sollevando la ruota anteriore”.
Sempre l’articolo 170 prevede, poi, la detrazione di un punto dalla patente e lascia all’agente che rileva il comportamento scorretto del motociclista la possibilità di procedere, o meno, con il fermo amministrativo della moto, che diventa così una pena accessoria.
Insieme all’articolo 214, prevede il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
In caso di recidiva entro i due anni, il fermo passa a 90 giorni.
Questo è quanto l'articolo 170 del Codice della Strada dice sull'impennare con la moto.

Mario Ferrari
2025-05-12 19:47:37
Numero di risposte: 3
Articolo 170 Trasporto di persone, animali e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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