I suoi poteri sono quelli che derivano dalla responsabilità di adottare tutti i provvedimenti atti alla sicurezza della navigazione, alla salvezza delle persone che sono a bordo in caso di evento pericoloso, di abbandono della nave e di soccorso ad altre unità in pericolo.
Il comandante rappresenta compiutamente l’armatore ed è di fatto un plenipotenziario a bordo, anche se l’armatore può in ogni momento dispensarlo dal comando.
Il comandante ha addirittura il diritto di requisire beni, smantellare parte della nave se necessario, impegnare oggetti e arredi, disfarsi di parte del carico per completare quella che è la sua missione assoluta: portare in salvo la nave e i passeggeri.
In assenza dell’armatore o di un suo rappresentante, può licenziare, ingaggiare membri dell’equipaggio, processare, procurarsi il denaro per completare il viaggio.
Può razionare i viveri se le provviste non bastano.
Se durante il viaggio si verificasse un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l’assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo anche le modalità della vendita.
Il comandante, nell’interesse esclusivo della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso.
Purché, naturalmente, non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado.
In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
In sostanza, al comandante, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
In caso di pilotaggio, è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, a meno che non provi che l’errore sia derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornitegli dal pilota.
Deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e all’uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti delle particolari difficoltà.
Se nel corso del viaggio si verificassero eventi che possono mettere in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto, oppure, in mare aperto, richiedendo l’assistenza di altre navi.
Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo, se non dopo aver esperito senza risultato, tutti i mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza di essi, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.