Guidare con patente estera in Italia rilasciata da uno Stato membro dell’UE o dello SEE secondo la Direttiva 91/439/CEE, i cittadini dell’Unione Europea, in Italia, possono guidare con patente straniera non convertita fino alla scadenza.
Una patente di guida UE con scadenza in linea con le norme della Direttiva 2006/126/CEE, art. 7, par. 2, può essere utilizzata in Italia fino alla data di scadenza.
Dopo la data di scadenza, la patente straniera deve essere convertita in patente italiana presso la Motorizzazione Civile.
Chi è in possesso di una patente UE senza scadenza, invece, deve convertire la propria patente in una patente italiana entro due anni dall’acquisizione della residenza in Italia.
I titolari di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato non appartenente alla Comunità Europea o allo Spazio Economico Europeo possono circolare in Italia con la propria patente.
La patente deve essere però accompagnata da una patente di guida internazionale oppure tradotta con traduzione giurata in italiano.
Inoltre, non può essere utilizzata per più di un anno dall’ottenimento della residenza, ai sensi dell’art. 136 del Codice della Strada.
Dopo un anno, è necessario convertire la patente di guida in una patente italiana, se approvata da particolari accordi bilaterali.
La conversione della patente di guida estera consiste nella sostituzione della patente rilasciata dallo Stato estero con una patente italiana.
La convertibilità dipende esclusivamente dall’esistenza di accordi di reciprocità, o accordi bilaterali, in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in questione.
Non possono invece essere convertite le patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia non ha raggiunto accordi bilaterali.
Se una persona con una patente di guida non convertibile vuole continuare a guidare in Italia dopo un anno, deve prima superare gli esami di guida teorici e pratici italiani per ottenere la patente italiana.