Come inquadrare uno skipper?

Valentina Gallo
2025-06-12 21:59:57
Numero di risposte: 5
L’attività principale svolta dallo skipper consiste nell’essere al comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale. Qualunque attività lavorativa venga svolta su imbarcazioni, comprese quelle da diporto, determina automaticamente l’inquadramento del lavoratore nel ruolo della gente di mare, con la conseguente applicazione della normativa di riferimento. Secondo l’art. 115 R. D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione), il ruolo della gente di mare e della navigazione interna è suddiviso in tre categorie, nell’ambito delle quali devono essere iscritti tutti i lavoratori che prestano la propria opera a bordo di navi e barche. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 171/2005 recante il Codice della nautica da diporto, lo skipper o ufficiale di navigazione appartiene al personale iscritto nel ruolo della gente di mare e della navigazione interna e può pertanto rientrare nella prima delle categorie appena citate. L’attività principale o prevalente svolta dallo skipper consiste, infatti, nell’essere al comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale. Tale inquadramento non preclude la possibilità di espletare anche mansioni accessorie o strumentali rispetto all’attività principale riconducibili a quelle proprie di un lavoratore domestico. Dunque, anche nel caso in cui lo skipper sia l’unico addetto anche alle ulteriori attività “domestiche”, l’inquadramento nel ruolo specifico della gente di mare nonché la riconducibilità alla prima categoria di tale ruolo esclude la possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico. L’assunzione dello skipper come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto avviene, infatti, sempre attraverso la specifica comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 297/2002 e del relativo regolamento attuativo e del D.M. 24 gennaio 2008 (c.d. Comunicazione UNIMARE).

Rosolino Moretti
2025-06-01 02:53:41
Numero di risposte: 6
Il noleggio è un accordo tra le parti con il quale il noleggiatore si impegna a portare su un certo tragitto e/o per un certo periodo di tempo delle persone non necessariamente patentate.
Per fare lo skipper su una barca in locazione BASTA LA PATENTE NAUTICA, non serviva prima il Patentino e non serve ora.
Nel caso l'armatore non abbia la patente, la società di charter che cede la barca in locazione, esige, e ciò e previsto dalla legge, che il contratto di locazione sia firmato anche dallo skipper, che assume quindi le responsabilità che la legge affida allo skipper.
Questo è l'unico legame formale tra l' armatore/conduttore e lo skipper.
Lo skipper non ha un contratto di nessun tipo, non ha protezioni antiinfortunistiche, non matura pensione e non appartiene a nessuna categoria o albo professionale, pur svolgendo un lavoro di grande responsabilità, alla cui abilità è affidata la vita dei passeggeri.
Chi oggi desidera iniziare una attività come skipper remunerato deve aver ben presente che non sta iniziando una vera professione, ma presta un lavoro occasionale non inquadrato in un rapporto definito, niente contratto di arruolamento, niente protezione antifortunistica, nente pensione e soprattutto i mesi fatti in questa attività NON contano in alcun modo per prendere uno dei titoli previsti dalla nuova legge.

Cinzia Ferrara
2025-06-01 01:16:01
Numero di risposte: 7
Lo skipper o ufficiale di navigazione deve essere inquadrato nel ruolo della gente di mare anche quando viene adibito alle ulteriori attività domestiche, accessorie alla navigazione. L’art. 115 del RD 327/1942 suddivide il ruolo della gente di mare e della navigazione interna in tre categorie: nella prima sono ricompresi tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza relativi ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi. Lo skipper, inteso come colui che conduce l’imbarcazione da diporto, deve essere inquadrato nella prima categoria anche se, essendo l’unico membro dell’equipaggio, svolge anche mansioni accessorie e strumentali rispetto all’attività principale, riconducibili a quelle proprie del lavoro domestico. Pertanto l’INL esclude che debba essere comunicata all’INPS l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico. Infatti l’assunzione dello skipper come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto avviene sempre con il modello Unimare, il quale, così come il modello Unilav, è pluriefficace, ossia assolve anche gli altri obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali e del SSN destinato al personale navigante.

Raffaella Sartori
2025-06-01 00:09:51
Numero di risposte: 5
Per diventare uno skipper, devi avere esperienza di vela e possibilmente una formazione specifica.
Sono stato a vela per 12 anni, da quando avevo 6 anni fino a 18 anni, prima su opti e poi su 420.
Ho scelto di studiare Naval Architecture and ocean engineering perché volevo unire le cose che mi piacevano con le cose che sapevo fare bene.
Vorrei lavorare come skipper di una barca a vela, o almeno in un'altra posizione sulla barca.
Vorrei anche sapere quanto è facile trovare lavoro come skipper o in un'altra posizione e qual è lo stipendio tipico in Europa.

Anna Parisi
2025-06-01 00:04:49
Numero di risposte: 9
Il conduttore nella locazione diventa per definizione armatore della nave, quindi il contratto di assunzione/arruolamento deve essere necessariamente stipulato tra lui e lo skipper.
In tal guisa è lui e soltanto lui che risponde in toto nei confronti del locatore.
Pertanto appare difficilmente configurabile, obbligare il conduttore ad assumere/arruolare esclusivamente un Comandante di suo gradimento considerato che comunque tutte le responsabilità ricadono sul conduttore.
Il conduttore farà il contratto di arruolamento direttamente con lo skipper.
Poi, è libero di sottoporlo al "gradimento" del locatore, ma il rapporto di lavoro rimane solo e soltanto tra conduttore e skipper.
Il locatore non è obbligato ad avere.Skipper che dipendono da lui e che servono il conduttore.
Lo skipper è alle dipendenze del conduttore per la durata della locazione.

Pierfrancesco Caruso
2025-05-31 23:18:53
Numero di risposte: 2
Lo skipper impiegato in imbarcazioni da diporto non è contrattualmente inquadrabile quale lavoratore domestico, anche nell'ipotesi in cui sia l’unico addetto alle ulteriori attività "domestiche", come attività accessorie.
Qualunque attività lavorativa venga svolta su imbarcazioni, comprese quelle da diporto, determina automaticamente l'inquadramento del lavoratore nel ruolo della gente di mare, con la conseguente applicazione della normativa di riferimento.
Considerata, quindi, l'attività svolta dallo skipper, lo stesso viene inquadrato nel ruolo specifico della gente di mare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 327/1942 – noto come Codice della Navigazione.
Quest'ultimo, all'art. 115, individua tre categorie nell'ambito delle quali iscrivere i lavoratori che prestano la propria opera a bordo di navi e barche e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), lo skipper deve essere inquadrato nella prima delle predette categorie, ovvero "tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza relativi ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi".
La sua assunzione come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto, infatti, deve sempre avvenire attraverso la specifica comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. Comunicazione UNIMARE), ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 297/2002 e del relativo regolamento attuativo e del D.M. 24 gennaio 2008 che aveva introdotto il sistema delle comunicazioni obbligatorie online anche per il lavoro marittimo.
Ad oggi, tutti gli armatori e le società di armamento devono comunicare le assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni contrattuali, compilando il modello unico Unimare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco dei marittimi e di tutti coloro che prestano servizio a bordo della nave.
Da ciò deriva, quindi, l'impossibilità di comunicare l'assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.