Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche.
Per imbarcazione da diporto si intendono imbarcazioni e natanti aventi una lunghezza fino a 24 metri.
La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa
per la navigazione su moto d'acqua e per lo sci nautico
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando è installato un motore.
Riepilogando, quando l'imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta.
La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.
La categoria C abilita alla direzione nautica, ovvero al compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali.
A bordo però deve essere presente un'altra persona maggiorenne in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie.
Tale categoria di norma è riservata ai disabili.
Ne consegue che, se è presente un abilitato con patente C, anche un maggiorenne senza patente può condurre un'imbarcazione senza limiti dalla costa.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.
Possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.