Come si dimostra la proprietà di una barca?

Domiziano Rossi
2025-06-08 21:16:43
Numero di risposte: 7
Le nostre Agenzia Nautica vanta, grazie ai tanti clienti che ci hanno scelto per svolgere queste delicate pratiche, una notevole esperienza per poter consigliare il venditore e l’acquirente ad effettuare le operazioni opportune e a non trovarsi in futuro in situazioni poco chiare e a volte spiacevoli.
Il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, da 207 a 1033 € ex art. 53 codice della nautica con allegata la seguente documentazione:
1) Il titolo di proprietà che può essere costituito da: atto pubblico notarile; scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) naturalmente registrata presso l’Agenzia delle entrate, necessario presupposto per la successiva trascrizione;
2) Doppia nota di trascrizione (in bollo) contenente i dati previsti dal regolamento al codice della navigazione;
Le tariffe sono stabilite dal T.U del registro (Dpr 131/86) per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto.
La nostra Agenzia Nautica – in possesso del titolo per effettuare tali procedure – si rivolgono ormai da tempo tanti clienti che hanno trasferito o acquistato imbarcazioni per aver sempre trovato negli operatori della Newton la serietà, la competenza e la consulenza necessaria per svolgere qualitativamente bene queste delicate e, a volte complicate, pratiche.

Silverio Mazza
2025-05-28 16:22:06
Numero di risposte: 6
Un passaggio di proprietà di un'imbarcazione non è una sola pratica ma una serie di formalità ben regolamentate.
Ai sensi dell’art. 7 L. 248/2006 sono stati autorizzati all'autentica di atti di vendita di beni mobili registrati anche le Agenzie abilitate S.T.A.
Presso la nostra Agenzia è possibile autenticare gli atti di vendita e predisporre l'atto come più vi aggrada.
Una volta autenticato l'atto di vendita entro 20 gg vá registrato all'Agenzia delle Entrate.
Una volta Registrato l'atto all'Agenzia delle Entrata, si provvederà a inviare tutto il fascicolo presso la Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo dove l'imbarcazione è iscritta.
La trascrizione deve avvenire entro 60 gg dalla data di autentica della firma.
Contestualmente alla trascrizione del passaggio è bene aggiornare anche la proprietà sulla licenza dell'impianto VHF.
Ai fini dell'aggiornamento necessita: Foto della targhetta sull'impianto, vecchio certificato emesso dal Ministero dell Sviluppo Economico, Documento d'identità del richiedente, Copia del Certificato RTF.

Leone Sala
2025-05-28 12:59:07
Numero di risposte: 5
Hai la barca e quindi la legge ritiene che sia tua, tu devi dimostrare due cose, a) di averne acquistato il possesso in buona fede, b) che l'atto fosse idoneo a trasferire la proprietà.
Quindi la prima cosa che farei è un atto di vendita con le generalità del venditore, una copia del suo documento, mi farei spiegare perché vende e quando ha comprato, e cercherei di capire perché aveva la barca e cosa ci faceva.
In sostanza la legge dice, da sempre, che il possesso di un bene mobile ottenuto con un atto idoneo a trasferirlo compiuto in buona fede, è sempre valido ai fini della proprietà.
Il possesso di un bene mobile ottenuto con un atto idoneo a trasferirlo compiuto in buona fede, è sempre valido ai fini della proprietà.

Samuel Gentile
2025-05-28 11:58:15
Numero di risposte: 2
Per le Imbarcazioni, le quali sono invece definite quali beni mobili registrati, va invece dimostrato l’opportuno titolo che ne attesti la proprietà.
Il titolo di proprietà può essere costituito, tra questi, da:
1- Atto pubblico notarile;
2- Scrittura privata autenticata da registrarsi presso l’Agenzia delle entrate.
3- Dichiarazione unilaterale dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata.
4- Sentenza passata in giudicato con cui è riconosciuta la proprietà del bene o decreto di assegnazione del giudice dell’esecuzione in caso di vendita giudiziale.
5- Per le unità acquistate all’estero può essere prodotto il c.d. “Bill of Sale” da legalizzarsi opportunamente dall’Autorità consolare, salvo nei casi in cui vi sia lo status di reciprocità.
La proprietà dell’imbarcazione è annotata sulla licenza di navigazione, tuttavia alcuni casi potrebbero contemplare delle eccezioni.
Prima casistica può essere riconducibile ad una mancata trascrizione dell’attuale proprietario, sia esso persona fisica o giuridica.
In tale circostanza è a maggior ragione opportuno richiedere evidenza della scrittura che fu sottoscritta in sede di acquisto al fine di avere contezza dell’effettivo titolo che vada a dimostrare l’attuale, ed effettiva, proprietà dell’unità.
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