Nell’ambito del diritto della navigazione è possibile sottoscrivere diversi contratti inerenti all’utilizzazione temporanea di una nave.
Tra questi i più usati sono il contratto di nolo e il contratto di locazione di nave.
Mancando la consegna della nave, nel noleggio viene meno anche il trasferimento della qualifica di armatore da noleggiante a noleggiatore.
Nella locazione, al contrario, per effetto della consegna della nave il conduttore ha la disponibilità della nave e per questo diviene armatore, assumendo i rischi della navigazione e avendo alle proprie dipendenze l’equipaggio.
Mentre nella locazione il conduttore ha la disponibilità del mezzo e per questo può servirsene direttamente, nel nolo, al contrario, non sussiste l’utilizzo diretto perché la nave non viene consegnata e il noleggiatore può usufruire della nave solo in maniera mediata, cioè attraverso i membri dell’equipaggio che restano alle dipendenze del noleggiante.
Pertanto, la società fu obbligata a versare il nolo dovuto.
Nel contratto di nolo, la nave non viene consegnata e il noleggiatore può usufruirne solo tramite l'equipaggio, mentre nella locazione la nave viene consegnata al conduttore, che diventa armatore e assume i rischi della navigazione.
La sentenza ha stabilito che il contratto in questione era un contratto di noleggio, poiché la nave non era mai stata consegnata alla società, rimanendo nella disponibilità della controparte, obbligando così la società a pagare il nolo.
Nel contratto di locazione, il conduttore ha la disponibilità della nave, diventa armatore, assume i rischi della navigazione e ha l'equipaggio alle proprie dipendenze.