Per avere il diritto al contrassegno parcheggio disabili per le auto, occorre che nel verbale di riconoscimento della invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità sia indicato chiaramente che ricorrono i “requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.
Il contrassegno parcheggio disabili spetta solo se la persona sorda ha la necessaria attestazione, rilasciata dalla Commissione Medico Legale, che attesti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
In attesa di ulteriori chiarimenti ed eventuali modifiche normative da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, occorre quindi fare riferimento esclusivamente alla normativa vigente.
Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Il contrassegno di parcheggio per disabili spetta solo se la persona sorda ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.