Cosa succede se non dichiaro un impianto fotovoltaico?

Isabel Gentile
2025-08-29 05:29:51
Numero di risposte
: 10
Se si è titolari di una Convenzione in Conto Energia e si è beneficiari di questo unico incentivo, trattandosi di un incentivo e non di un ricavo e quindi di un reddito, gli importi ricevuti non vanno dichiarati.
Se, quindi, nel 2024 avete ricevuto il solo contributo di Scambio sul Posto non dovete preoccuparvi.
Ma se non si dichiara la liquidazione delle eccedenze che sono considerate un "reddito diverso", cioè quel tipo di reddito che non rientra nelle categorie classiche, ma che lo Stato considera comunque soggetto a tassazione, si potrebbero avere problemi di carattere fiscale.
Infatti, le eccedenze si riferiscono all' energia prodotta in eccesso rispetto a quella autoconsumata e scambiata con la rete e per questo sono fiscalmente equiparate ad una "vendita" di energia.
A differenza del solo contributo di Scambio sul Posto, come abbiamo appena visto, le eccedenze liquidate devono essere dichiarate ai fini fiscali perché rappresentano un reddito.
Il Ritiro Dedicato si configura a tutti gli effetti come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della Convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.
Ne consegue che anche il RID vada dichiarato nel 730.

Massimiliano Monti
2025-08-29 04:47:22
Numero di risposte
: 8
La realizzazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici in assenza delle relative autorizzazioni è soggetta a sanzioni amministrative.
In particolare in caso di mancanza dell’ Autorizzazione Unica, il decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011 prevede sanzioni pecuniarie che vanno da mille a 150 mila euro a carico di tre soggetti: il proprietario dell’ impianto fotovoltaico, l’ esecutore dei lavori di realizzazione ed il direttore dei lavori.
L’entità della multa è determinata, in riferimento alla parte dell’ installazione non autorizzata, da cifre che vanno da 60 a 360 euro per Kw di potenza dell’ impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda, invece, la mancanza della Procedura Abilitativa Semplificata o di Comunicazione per Edilizia Libera, le sanzioni amministrative vanno da 500 euro a 30 mila euro, sempre a carico, come sopra, del proprietario dell’impianto, dell’esecutore e del direttore dei lavori di realizzazione.
Queste sanzioni valgono non solo in mancanza di autorizzazione, ma anche in caso di difformità da quanto dichiarato dal titolare dell’impianto nelle stesse comunicazioni autorizzative.
A tal proposito anche la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli “atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata” sono puniti con sanzioni e multe.
L’importo va dai 300 euro minimi ai 50 mila euro se si tratta di violazione di prescrizioni previste dall’ Autorizazione Unica o dai 300 euro minimi ai 10 mila euro, se si tratta di violazione di prescrizioni previste dalla Procedura Abilitativa Semplificata.

Nico Russo
2025-08-29 03:23:43
Numero di risposte
: 13
Per gli impianti in edilizia libera la sanzione va da 500 a 30.000 Euro.
Non so se si applichi anche a quelli da balcone.
Bisogna anche distinguere il caso di impianto < 800W non dichiarato e impianto > 800W non dichiarato.
Un impianto > 800W non può fare la semplice comunicazione unica e quindi incorri nelle sanzioni previste per gli impianti in edilizia libera.
Senza contare che se non hai il contatore bidirezionale attivato paghi di tasca tua quello che immetti.
Che problema ti da dichiararlo, soprattutto se fai venire un elettricista a mettere la presa dedicata come richiede la norma ?

Alfonso Orlando
2025-08-29 02:31:26
Numero di risposte
: 7
Il solo contributo di scambio sul posto non genera alcun reddito tassabile per gli utenti privati con impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KW.
SI tratta infatti di un rimborso effettuato da GSE.
Se però si è fatta richiesta e si è ricevuta la liquidazione delle eccedenze queste ultime formano reddito tassabile.
La liquidazione delle eccedenze sarà pertanto dichiarata come "reddito diverso"
Per dichiarare la liquidazione delle eccedenze deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi la certificazione relativa scaricabile dal sito del GSE.
Il ritiro dedicato si configura come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.
Ne consegue che anche il RID vada sempre dichiarato nel modello unico/730.
I proventi da impianti realizzati con Ecobonus
Per i soggetti, infine, che hanno realizzato impianti fotovoltaici beneficiando dell'ecobonus, tali contributi devono sempre essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.
L'accesso all'agevolazione è infatti subordinato, all'obbligo di cedere al Gestore servizi energetici (Gse) tutta l'energia che non è stata auto-consumata.
Va inoltrata allo studio la certificazione delle eccedenze ricevute.
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