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Che tasse si pagano per una barca?

Eliziario Ferrara
Eliziario Ferrara
2025-09-05 06:05:09
Numero di risposte : 11
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La tassa è dovuta in base alla lunghezza dello scafo. La tassa annuale da 14,01 a 17 metri è di 870 euro. La tassa annuale da 17,01 a 20 metri è di 1.300 euro. La tassa annuale da 20,01 a 24 metri è di 4.400 euro. La tassa annuale da 24,01 a 34 metri è di 7.800 euro. La tassa annuale da 34,01 a 44 metri è di 12.500 euro. La tassa annuale da 44,01 a 54 metri è di 16.000 euro. La tassa annuale da 54,01 a 64 metri è di 21.500 euro. La tassa annuale superiore a 64 metri è di 25.000 euro.
Sandro Bernardi
Sandro Bernardi
2025-09-01 22:58:48
Numero di risposte : 8
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La tassa annuale sulle unità da diporto è certamente un contributo equo e decisamente più sostenibile per coloro che scelgono di mantenere un natante. Il contributo è direttamente proporzionale alla lunghezza dello scafo: Scafo 14,01 – 17 metri: 870,00 euro. Scafo 17,01 – 20 metri: 1.300,00 euro. Scafo 20,01 – 24 metri: 4.400,00 euro. Scafo 24,01 – 34 metri: 7.800,00 euro. Scafo 34,01 – 44 metri: 12.500,00 euro. Scafo 44,01 – 54 metri: 16.000,00 euro. Scafo 54,01 – 64 metri: 21.500,00 euro. Oltre i 64 metri: 25.000,00 euro. La tassa annuale sulle unità da diporto è ridotta: del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’imbarcazione; del 30% dopo 10 anni; del 45% dopo 15 anni. Il versamento si effettua mediante modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370.
Ciro Romano
Ciro Romano
2025-08-21 01:50:41
Numero di risposte : 14
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Le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri sono soggette al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici. Le unità obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio, le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso sono esenti dalla tassa. La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità. La tassa non è dovuta per le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto. Le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore sono anch'esse esenti dalla tassa.
Antonietta Lombardi
Antonietta Lombardi
2025-08-20 23:07:46
Numero di risposte : 12
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La tanto odiata tassa di possesso sulle imbarcazioni, già più volte rivista, è stata finalmente abolita del tutto. Fu tassa di stazionamento nel 2011, poi di tassa di possesso, poi fu abolita per le imbarcazioni sotto i 14 metri, dimezzata per quelle a vela e rivista ulteriormente. Era stato il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuto anche come “Decreto Salva Italia” del Governo Monti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251, all’Art. 16, Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, a reintrodurre la tassa sullo stazionamento delle unità da diporto, dovuta da tutte quelle di lunghezza superiore superiori a 10 metri a partire dal 1° Maggio 2012. Con il decreto-legge del 21 giugno 2013, (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) articolo 23, comma 2, gli importi della tassa erano rimodulati con esclusione dal pagamento per le unità dai 10,01 ai 14 metri di lunghezza e la riduzione al 50 per cento degli importi vigenti per quelle dai 14,01 ai 20 metri.