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Che tasse si pagano per una barca?

Ciro Romano
Ciro Romano
2025-08-21 01:50:41
Numero di risposte : 14
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Le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri sono soggette al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici. Le unità obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio, le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso sono esenti dalla tassa. La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità. La tassa non è dovuta per le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto. Le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore sono anch'esse esenti dalla tassa.
Antonietta Lombardi
Antonietta Lombardi
2025-08-20 23:07:46
Numero di risposte : 12
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La tanto odiata tassa di possesso sulle imbarcazioni, già più volte rivista, è stata finalmente abolita del tutto. Fu tassa di stazionamento nel 2011, poi di tassa di possesso, poi fu abolita per le imbarcazioni sotto i 14 metri, dimezzata per quelle a vela e rivista ulteriormente. Era stato il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuto anche come “Decreto Salva Italia” del Governo Monti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251, all’Art. 16, Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, a reintrodurre la tassa sullo stazionamento delle unità da diporto, dovuta da tutte quelle di lunghezza superiore superiori a 10 metri a partire dal 1° Maggio 2012. Con il decreto-legge del 21 giugno 2013, (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) articolo 23, comma 2, gli importi della tassa erano rimodulati con esclusione dal pagamento per le unità dai 10,01 ai 14 metri di lunghezza e la riduzione al 50 per cento degli importi vigenti per quelle dai 14,01 ai 20 metri.

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